STATUTO

dell’Associazione FisicaFVG_PhysicsFVG APS

Art. 1. COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche ed integrazioni, l’Associazione denominata “FisicaFVG_PhysicsFVG” APS. 

Art. 2. FINALITÀ

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale indicate nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore, in forma di azione volontaria.

L’Associazione si occuperà di promuovere iniziative di formazione degli insegnanti di fisica e di discipline che richiamano la fisica e in generale le materie scientifiche, dei contenuti e dei metodi per migliorare l’insegnamento della fisica nelle scuole di ogni ordine e grado e del coordinamento con gli altri insegnamenti scientifici nei suoi aspetti specifici ed interdisciplinari; inoltre di applicare opportune e sperimentate metodologie per contrastare la dispersione scolastica anche con riguardo agli studenti afflitti da patologie di apprendimento cliniche e psicologiche e fisiche.

 Con riguardo all’attività laboratoriale l’Associazione asseconderà anche l’introduzione delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione promuovendo nel contempo la manualità della tradizione artigiana che è espressione di competenza e conoscenza tecnologica.

L’Associazione si propone inoltre di promuovere il confronto e il dialogo tra la fisica e le altre scienze e attività che, contribuiscano a diffondere la cultura scientifica in Regione e in Italia. Nei riguardi del territorio dove agiscono i suoi soci l’Associazione intraprenderà iniziative per favorire la comunicazione e la formazione tra e nelle scuole, università, musei scientifici, mondo del lavoro, istituzioni pubbliche e private, amministrazioni pubbliche e le altre associazioni che condividono le nostre finalità.Nei riguardi del territorio dove agiscono i suoi soci l’Associazione intraprenderà iniziative per favorire la comunicazione e la formazione tra e nelle scuole, università, musei scientifici, mondo del lavoro, istituzioni pubbliche e private, amministrazioni pubbliche e le altre associazioni che condividono le nostre finalità.

L’Associazione intende anche rivolgersi al pubblico in generale con la diffusione di temi di fisica classica e moderna, di storia della fisica, di filosofia della scienza allo scopo di costruire le basi scientifiche che consentano alla gente di prendere decisioni consapevoli e informate per il mantenimento di una visione di progresso, sia sotto l’aspetto delle condizioni di vita che  relazionali.

L’Associazione si farà carico infine di promuovere tutte quelle iniziative che favoriscano la costituzione, nel territorio regionale in primis, e in Italia di un organico sistema di musei interattivi della scienza e centri scientifici e storico scientifici in cui la fisica occupi un posto di rilievo.

Art. 3. ATTIVITÀ  

L’Associazione ha per oggetto e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui l’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 alla lettera “ d ” e la produzione di attività di interesse generale e sociale mediante opportuni protocolli di comunicazione (seminari, conferenze, laboratori, teatro, video, etc.) conformi al dettato dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 alla lettera “ i ”.

In particolare l’attività associativa comprenderà anche:

  • promuovere l’attività editoriale con pubblicazioni periodiche o saltuarie di libri, riviste o quant’altro, anche tramite l’utilizzo di strumenti multimediali sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie.
  • Produzione di exhibit laboratoriali rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e al pubblico adulto con materiali di facile reperibilità e tecnologie avanzate; tali attività, là dove si verificheranno le condizioni, verranno svolte anche in collaborazione con Enti Pubblici, Università e circoli culturali.
  • Progettare e gestire mostre, conferenze in luoghi chiusi ma anche all’aperto nelle piazze e pubbliche vie.
  • Progettare con le scuole studi e ricerche per incentivare l’interesse per la fisica e le scienze in generale e corsi di formazione e aggiornamento.
  • Accettare incarichi da terzi per elaborare autonomamente ricerche, progetti e attività di formazione.
  • Progettare e realizzare strumenti ed apparecchiature per la sperimentazione dei fenomeni naturali.
  • Partecipare e a congressi e convegni nazionali e internazionali con comunicazioni, relazioni su invito e atre attività per il mantenimento di un alto profilo professionale dei soci.

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano poste in essere secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 SEDE E DURATA

L’Associazione ha sede in Liceo Scientifico don L. Milani, Via T. Ciconi, n. 22 ed avrà durata illimitata.

L’Associazione potrà istituire, su delibera dal Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e eventualmente sezioni in altre regioni d’Italia.

L’eventuale trasferimento della sede dell’Associazione in altro Comune non comporta la modifica del presente statuto e potrà essere deliberata dall’Assemblea Ordinaria.

Art. 5. DEMOCRATICITÀ

L’Associazione è apartitica e aconfessionale e non ammette distinzioni di razza, discriminazioni di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 6. PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità’ civiche, solidaristiche e di utilità sociale.     

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

  1. a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. b) le quote associative;
  3. c) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell’Associazione;
  4. d) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge;
  5. e) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell’Associazione ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 Art. 7. ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall’organo amministrativo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio redatto a norma   dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

 Art. 8. SCRITTURE CONTABILI E LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge, l’Associazione deve tenere le scritture contabili di cui all’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e i libri sociali obbligatori di cui all’art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a comunicare agli associati richiedenti l’esame entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, la data e l’ora prevista per l’esame dei libri sociali che avverrà presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona/e indicate dal Consiglio Direttivo.

 Art. 9. ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla all’art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

L’associazione è improntata al principio della porta aperta e pertanto possono far parte dell’Associazione le persone fisiche maggiorenni e altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall’Associazione. Non viene prevista alcuna limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

Possono presentare domande di ammissione anche soggetti minorenni purché controfirmate dall’esercente la patria potestà il quale rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

L’interessato deve presentare la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che dovrà valutare l’idoneità del candidato e deliberare l’accettazione. Al momento dell’ammissione l’associato dovrà versare la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

La decisione di accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Nell’ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla delibera, inviare all’interessato una comunicazione del rigetto indicandone le motivazioni.

L’interessato può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, proporre istanza, mediante apposita comunicazione che deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idonea ad attestarne il ricevimento, chiedendo che sulla propria istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, della prima assemblea degli associati utile.

In caso di mancato pagamento della quota di iscrizione annuale nei modi e termini deliberati dal Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso dovrà inviare al socio, prima di procedere all’esclusione di cui alla successiva lettera b), un sollecito al pagamento.    

La qualità di associato si perde per:

  1. a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
  2. b) mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi e modi previsti dal Consiglio Direttivo. La morosità viene dichiarata dal Consiglio trascorsi 60 gg dal sollecito di pagamento e comporta la sospensione del socio dalle attività dell’associazione; la decadenza dalla qualità di socio interviene, senza ulteriore formalità, al termine dell’anno sociale cui si riferisce la morosità, senza che sia stata regolarizzato il pagamento della quota annuale, nonostante sollecito.

L’associato può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, in caso di:

  • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  • aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo allo stesso la facoltà di replica scritta da trasmettere al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idonea ad attestarne il ricevimento.   

La disamina della replica avverrà nel corso della prima assemblea degli associati utile

L’esclusione diventa operante dalla data di annotazione nel libro degli associati.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono a nessun titolo rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, per qualsiasi motivazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale da parte degli associati.

L’Assemblea dei soci può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel sociale, con particolare riferimento alle finalità dell’Associazione.

I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali, hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono tenuti al versamento delle quote sociali.  

Art. 10. VOLONTARI

Per lo svolgimento della propria attività l’Associazione si avvarrà in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati che opereranno nei modi e termini di cui all’art. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 e alle norme indicate nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’Associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al regolare svolgimento della propria attività. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non potrà essere superiore ai limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

 Art. 11. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • l’Organo di revisione del bilancio.

L’assemblea degli associati determinerà al momento della nomina eventuali compensi a favore dei soggetti che ricoprono cariche sociali, fatto salvo il loro diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione così come preventivamente regolamentate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12. CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 che saranno eletti dall’Assemblea degli associati e rimarranno in carica per la durata di 3 anni. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’Organo amministrativo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alle elezioni di un nuovo Consiglio Direttivo.

Ove non abbia già provveduto l’Assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del Presidente con facoltà anche di nominare il Vice-Presidente.

Art. 13. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all’ammontare della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia. 

L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo dovrà riportare l’elenco degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno, l’ora della riunione.  

La convocazione dovrà essere comunicata almeno sette giorni prima della riunione a mezzo posta elettronica anche non certificata all’indirizzo di posta elettronica comunicato dai membri del Consiglio Direttivo oppure a mezzo altra comunicazione purché idoneo ad attestarne l’avvenuto ricevimento. 

Il Consiglio Direttivo stabilirà quali delle modalità di comunicazione sopra indicate, adottare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione.

Alla riunione del Consiglio Direttivo possono partecipare anche membri in luoghi diversi dalla sede della riunione collegati in videoconferenza purché sia consentito, ai membri del Consiglio stesso, di intervenire alle discussioni e alla votazione sugli argomenti dell’ordine del giorno e che sia possibile verificare l’identità di chi partecipa al voto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente, e, ove non nominato, dal consigliere più anziano di età.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14. COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Esso provvede alla predisposizione del bilancio ed alla sua presentazione all’Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, a norma dell’art. 13, comma 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio Direttivo ricorrendo l’obbligo provvederà a porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Il Consiglio Direttivo, qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, provvederà alla predisposizione del bilancio sociale, ed alla sua presentazione all’Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione

 

Art. 15. RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE.

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuito il potere generale di rappresentanza dell’Associazione. Egli rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato o in sua assenza, al consigliere più anziano di età.

Art. 16. COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

Le competenze dell’assemblea degli associati sono quelle indicate all’art. 25 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 oltre a quelle espressamente indicate nel presente Statuto.

Art. 17. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro il termine sopra indicati dall’art. 7.

L’assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia. 

L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà riportare l’elenco degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza sia della prima che della eventuale seconda convocazione che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo quella prevista per la prima convocazione.

La convocazione dovrà essere comunicata all’associato, almeno una settimana prima dell’adunanza a mezzo posta elettronica anche non certificata all’indirizzo mail comunicato ed annotato nell’anagrafica degli associati aderenti all’Associazione oppure a mezzo affissione dell’avviso di convocazione nella sede della Associazione oppure a mezzo altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato purché idoneo ad attestarne l’avvenuto ricevimento oppure attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo stabilirà quale o quali modalità di comunicazione adottare, tra quelle sopra indicate.

Il consiglio Direttivo dovrà pure convocare l’Assemblea quando risulti esserci la domanda di almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.

Art. 18. DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di partecipare e votare tutti coloro che risultino iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati alla data prevista per la convocazione dell’Assemblea e che siano in regola alla predetta data, con il pagamento della quota associativa annuale nei tempi e modi previsti dal Consiglio Direttivo. Ciascun associato ha un voto.

Art. 19. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato può rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, sino ad un massimo di tre associati se l’associazione  risulti avere alla data dell’Assemblea un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l’associazione risulti avere alla data dell’Assemblea un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 20. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE ASSEMBLEARI

Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo presiedere l’Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo l’Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Al Presidente dell’Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell’organo amministrativo.

Art. 21. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità della costituzione dell’Assemblea per le delibere riguardanti le competenze dell’assemblea degli associati di cui all’art. 16 del presente Statuto associativo, fatta eccezione delle delibere riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per la validità della costituzione dell’Assemblea per le delibere riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

 Art. 22. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L’Assemblea degli associati ha facoltà di nominare l’Organo di controllo, la predetta nomina sarà obbligatoria qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di nomina l’Organo di controllo potrà essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti nel rispetto dell’art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L’organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell’art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L’Assemblea degli associati ha facoltà di nominare un Revisore legale dei conti, la predetta nomina sarà obbligatoria qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L’assemblea degli associati ha facoltà di conferire all’Organo di controllo l’esercizio della revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo sarà costituito da Revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 23. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge.

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto nei modi e termini previsti dall’art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Viene demandato all’Assemblea degli associati l’individuazione dell’Ente del Terzo Settore al quale andrà devoluto l’eventuale patrimonio residuo.

Qualora l’estinzione o lo scioglimento dell’associazione avvenga prima dell’efficacia della decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la devoluzione del patrimonio avverrà in base a quanto disposto dall’articolo 148 comma 8 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, in combinato disposto con l’articolo 8, comma 23, del decreto-legge n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012. In tal caso verrà demandato all’Assemblea degli associati. l’individuazione dell’Ente al quale andrà devoluto l’eventuale patrimonio residuo.

Art. 24. REGOLAMENTO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto. Il Regolamento interno dell’Associazione disciplina in tutti gli aspetti le relazioni tra gli organi dell’Associazione allo scopo di garantirne il regolare funzionamento.

Art. 25. RINVIO

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

 Art. 25. NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti successivamente all’istituzione e operatività del RUNTS e all’adozione dei predetti provvedimenti normativi.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.

Atto esente imposta di bollo art. 82, comma 5 D.lgs. 3 luglio 117//2017 e successive modifiche.

Il Regolamento interno dell’Associazione è approvato alla prima Assemblea dei soci convocata dopo la sottoscrizione dei soci fondatori dell’Atto Costitutivo

 

Segretari della Sezione dell’AIF di Udine

Sede e direttivo

Nella prima Assemblea dei soci sono state gettate le basi anche per nuove iniziative assecondando i desideri dei soci non insegnanti che però svolgono attività professionali e imprenditoriali i cui contenuti di cultura tecnica rientrano perfettamente nelle finalità statutarie. In definitiva la Storia della A.P.S. eredita per quanto riguarda l’insegnamento della Fisica quella della Sezione dell’A.I.F. di Udine che qui riassumiamo.

Marcolini Lorenzo

Presidente

Fischetti John

Consigliere

Fuccaro Massimo

Vice Presidente

Ronutti Roberto

Consigliere

Annamaria Cavagna

Consigliere

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